Art. 3.

      1. All'articolo 147 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al comma 1, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità dei risarcimento che sarà liquidato con sentenza».

      2. L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 5 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.